Criptovalute: una Chimera Legale

Capire cos’è tecnicamente e operativamente una criptovaluta è già di per sé abbastanza difficile, ma impresa ancor più ardua è comprenderne lo status legale e formale.
Con questo breve articolo, Tombolini & Associati propone agli operatori del diritto e dell’economia un semplice framework ricalcato dalla realtà americana.

Nel gioco degli scacchi, lo stallo è una situazione in cui un giocatore è “messo alle strette” dall’avversario: pur non essendo in realtà sotto scacco, egli non ha più mosse disponibili. Di conseguenza la partita si conclude col risultato di patta (pari).

I legislatori di tutto il mondo, in primis il legislatore della prima potenza economica mondiale, gli Stati Uniti, si sono trovati in una posizione simile rispetto all’introduzione delle criptovalute.

Le criptovalute sono monete digitali basate su tecnologica crittografica: prive di corso legale, minano più o meno esplicitamente il controllo pubblico sugli aggregati monetari operato dalle Banche Centrali (che pur godendo di autonomia dai rispettivi governi politici sono in ogni caso enti di diritto pubblico).

Lo stallo della legislazione internazionale di fronte al fenomeno delle criptovalute è dovuto all’esigenza di gestire sotto vari profili legali degli “oggetti virtuali” liquidi e pervasivi che si comportano da vere e proprie monete, senza però riconoscerli legalmente come tali.

Il legislatore statunitense ha messo a punto una soluzione di compromesso attraverso un processo dialettico di trial and error giurisprudenziale tra le principali agenzie di regolamentazione dell’economia americana.

Perché nel titolo a tale proposito parliamo di “chimera legale“?

Nella mitologia greca, la chimera era un mostro leggendario formato con parti del corpo di animali diversi.

Allo stesso modo, le criptovalute presentano contemporaneamente status legali multipli, che variano a seconda dell’ente governativo che ne regolamenta i casi d’uso specifici.

  • Per la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente governativo statunitense preposto alla vigilanza delle borse valori, le criptovalute sono veri e propri titoli rappresentativi di un investimento finanziario e, in quanto tali, soggette alla sua giurisdizione.
    Nel mese di ottobre 2019, la SEC impedì l’emissione del token Gram nella blockchain TON (Telegram Open Network), nuovo ecosistema dell’applicazione mobile di messaggistica Telegram.
    L’azienda di Telegram aveva già raccolto 1,7 miliardi di dollari, ma la SEC ritenne che il Gram non poteva essere considerato un semplice token (gettone virtuale) utilizzato dall’ecosistema applicativo TON, bensì un vero e proprio titolo rappresentativo di un investimento nella società stessa.
  • Un atteggiamento ben più accomodante verso le criptovalute è arrivato, invece, dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’ente governativo statunitense che presiede i mercati dei derivati.
    La CFTC, infatti, regolamenta le criptovalute come commodity appunto, un termine inglese entrato nel gergo economico per indicare un bene indifferenziato e fungibile, quindi facilmente scambiabile sui mercati finanziari, anche internazionali.
    Ciò ha permesso alla CFTC di consentire lo scambio di contratti future molto lucrativi aventi la criptovaluta Bitcoin come sottostante.
  • L’Internal Revenue Service (IRS), l’agenzia delle entrate statunitense, tratta le criptovalute come beni di proprietà, non moneta: comprare una pizza con dei Bitcoin equivale così a una forma di baratto, una permuta tra beni di proprietà (rispettivamente pizza e Bitcoin), non a una compravendita di un bene (pizza) in cambio di un prezzo regolato in denaro (Bitcoin).
    L’ammontare di Bitcoin coinvolto in transazioni economiche, siano esse reali o finanziarie, è perciò sempre e comunque soggetto alla tassazione dei guadagni in conto capitale e, se previste e applicabili, a imposte sul valore aggiunto (come l’IVA italiana).
    Un regime tributario del genere chiaramente scoraggia l’uso delle criptovalute come mezzo di pagamento (nel caso dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare, si configura una sorta di “doppia tassazione”), favorendone ulteriormente l’attuale configurazione prevalente di riserva di valore utile per l’hedging macroeconomico e/o il trading speculativo.
  • L’unico ente governativo statunitense che definisce le criptovalute come moneta è il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
    Il FinCEN raccoglie e analizza informazioni sulle transazioni finanziarie per conto del Dipartimento del Tesoro, allo scopo di contrastare a livello domestico e su scala internazionale il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.
    Il riconoscimento dello status di moneta consente, in particolare, l’intervento sugli exchange di criptovalute, ovvero mercati di scambio tra valute tradizionali (come il dollaro) e criptovalute, dove possono verificarsi operazioni di riciclaggio di denaro anche in quantitativi ingenti.

Dati i fondamentali economici condivisi, mutatis mutandis possiamo estendere con una certa sicurezza il modello americano al resto delle giurisdizioni nazionali, alle prese con esigenze analoghe a quelle statunitensi in termini di politica economica e regolamentazione finanziaria.

In assenza di mutamenti rilevanti dello scenario macroeconomico (il pensiero va agli annunci poi rimasti sulla carta dell’introduzione in Cina di una moneta digitale direttamente da parte della Banca Centrale stessa o al lancio della stablecoin Libra come progetto del colosso informatico Facebook), riteniamo che gli operatori del diritto e dell’economia, anche italiani, possano fare riferimento all’attuale situazione di stallo e trattare le criptovalute, nei loro effetti legali, come delle chimeriche monete-non-monete.

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